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Controllo periodico estintori a Norma UNI 9994-1/2024 4.5
 
NORMATIVE

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Art. 34. DIEVETI – MEZZI DI ESTINTINZIONE – ALLONTANAMENTO DEI LAVORATORI – C) DEVONO ESSERE PREDISPOSTI MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI IN RAPPORTO ALLA PARTICOLARI CONDIZIONI IN CUI POSSONO ESSERE USATI, IN ESSI COMPRESI GLI APPARECCHI ESTINTORI PORTATILI DI PRIMO INTERVENTO. DETTI MEZZI DEVONO ESSERE MANTENUTI IN EFFICIENZA E CONTROLLATI ALMENO UNA VOLTA OGNI SEI MESI DA PERSONALE ESPERTO;

ART. 35. L’ ACQUA NON DEVE ESSERE USATA PER LO SPEGNIMENTO DI INCENDI, QUANDO LE MATERIE CON LE QUALI VERREBBE A CONTATTO POSSONO REAGGIRE IN MODO DA AUMENTARE NOTEVOLMENTE DI TEMPERATURA O DA SVOLGERE GAS INFIAMMABILI O NOCIVI. PARIMENTI L’ACQUA, A MENO CHE NON SI TRATTI DI ACQUA NEBULIZZANTE, E LE ALTRE SOSTANZE CONDUTTRICI NON DEVONO ESSERE USATE IN PROSSIMITA’ DI CONDUTTORI, MACCHINE E APPARECCHI ELETTRICI IN TENSIONE. I DIVIETI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO DEVONO ESSERE RESI NOTI AL PERSONALE MADIANTE AVVISI.

ART. 377, 379, 385 – MEZZI DI PROTEZIONE APPROPRIATI AI RISCHI, IDONEI STRUMENTI DI PROTEZIONE, IDONEI MEZZI DI DIFESA CONTRO RISCHI PARTICOLARI.



D.M. del 7.1.2005 G.U. n. 28 del 4 FEBBRAIO 2005 – NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE ED OMOLOGAZIONE DI ESTINTORI PORTATILI.

IL DECRETO DEL 20.12.1982 E’ STATO ABROGATO COL D.M. DEL 7 GENNAIO 2005, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 28DEL 4 FEBBRAIO 2005,SECONDO CUI LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESTINTORI PORTATILI DI INCENDIO SI EFFETTUA SECONDO QUANTO SPECIFICATO NELLA NORMA UNI EN 3-7. IL NUOVO DECRETO ENTRA IN VIGORE DOPO CENTOTTANTA GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE ( 4 FEBBRAIO 2005 ) NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. GLI ESTINTORI PORATTILI PORTATILI PRODOTTI PRECENDEMENTE SECONDO IL D.M. 20 DICEMBRE 1982 POTRANNO ESSERE COMMERCIALIZZATI ANCORA PER AL MASSIMO18 MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO ED UTILIZZATI PER 18 ANNI DALLA DATA DI PRODUZIONE PUNZONATA SUL SERBATOIO.DI PARTICOLARE IMPORTANZA RIVESTE IL FATTO CHE TUTTI GLI ESTINTORI DOVRANNO ESSERE DOTATI PER OGNI ESEMPLARE DI UN LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE RIPORTANTE LE ISTRUZIONI D’USO ED I DATI TECNICI INDISPENSABILI PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE, LE CUI MODALITA’ NON CAMBIANO RISPETTO ALLA NORMA UNI 9994/2003. PER GLI ESTINTORI “ IDRICI “ , MEGLIO DEFINIBILI COME BASE ACQUA, SARA’ INFINE POSSIBILE L’UTILIZZO SU APPARECCHIATURE INTENSIONE ELETTTRICA,CON UN MASSIMO DI 1000 VOLT AD ALMENO UN METRO DI DISTANZA.



D.M. DEL 6.3.1992 G.U. n. 66 DEL 19 MARZO 4992 – NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DELLA CAPACITA’ ESTINGUENTE E PER L’OMOLOGAZIONE DEGLI ESTINTORI CARRELLATI D’INCENDIO.

ART. 2. UTILIZZAZIONE – 1. GLI ESTINTORI CARRELLATI DI INCENDIO DA IMPIEGARSI NELLE ATTIVITA’ SOGGETTE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEVONO ESSERE OMOLOGATI.


UNI 9492 APRILE 1989 - ESTINTORI CARRELLATI D’INCENDIO. REQUISITI DI COSTRUZIONE E TECNICHE DI PROVA.

QUESTA NORMA E ‘ STATA RITIRATA E SOSTITUITA DALLA NORMA EUROPEA: UNI EN 1866 - 1 AGOSTO 2008.


UNI EN 1866 – 1 AGOSTO 2008 – ESTINTORI D’INCENDIO CARRELLATI – PARTE 1:

CARETTERISTICHE,PRESTAZIONI E METODI DI PROVA.

LA NORMA SPECIFICA LE REGOLE PER LA PROGETTAZIONE, PROVE DI TIPO E ISPEZIONE DURANTE LA FABBRICAZIONE,NONCHE’ LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESTINTORI D’INCENDIO CARRELLATI.SI APPLICA AGLI ESTINTORI D’INCENDIO CARRELLATI A POLVERE, A BASE D’ACQUA E CO2, AVENTI MASSA MAGGIORE DI 20 KG.



UNI 9994 NOVEMBRE 2003 – APPARECCHIATTURE PER ESTINZIONE INCENDI. ESTINTORI D’INCENDIO. MANUTENZIONE.

5. FASI DELLA MANUTENZIONE

5.1. SORVEGLIANZA,MISURA DI PREVENZIONE ATTA A CONTROLLARE, CON COSTANTE E PARTICOLARE ATTENZIONE , L’ESTINTORE NELLA POSIZIONE IN CUI E’ COLLOCATO, TRAMITE L’EFFETTUAZIONEDI UNA SERIE DI ACCERTAMENTI.
LA SORVEGLIANZA PUO’ ESSERE EFFETTUATA DAL PERSONALE NORMAMENTE PRESENTE NELLE
AEREE PROTETTE DOPO AVER RICAVUTO ADEGUATE ISTRUZIONI.

5.2. CONTROLLO, MISURA DI PREVENZIONE ATTA A VERIFICARE, CON FREQUENZA ALMENO SEMESTRALE, L’EFFEICENZA DELL’ESTINTORE, TRAMITE L’EFFETTUAZIONE DI ALCUNI ACCERTAMENTI.

IL SERVIZIO DI CONTROLLO,REVIONE E COLLAUDO DEVE ESSERE SVOLTO DA PERSONALE ESPERTO.

5.3. REVISIONE, MISURA DI PREVENZIONE, DI FREQUENZA ALMENO PARI A QUELLA INDICATA
NEL PROSPETTO, ATTA A VERIFICARE, E RENDERE PERFETTAMENTE EFFICIENTE L’ESTINTORE.
IL PROSPETTO STABILISCE LA FREQUENZA DI REVISIONE, CON RICARICA E/O SOSTITUZIONE
DELL’AGENTE ESTINGUENTE SECONDO LE SEGUENTI SCADENZE:

TIPO DI ESTINTORE TEMPO MASSIMO DI REVISIONE CON SOSTITUZIONE DELLA RICARICA

A POLVERE MESI 36
AD ACQUA O A SCHIUMA MESI 18
A BIOSSIDO DI CARBONIO ( CO2 ) MESI 60
AD IDROCARBURI ALOGENATI MESI 72

5.4. COLLAUDO, MISURA DI PREVENZIONE ATTA A VERIFICARE,CON UNA FREQUENZA SPECIFICATA,

LA STABILIT’ DEL SERBATOIO O DELLA BOMBOLA DELL’ESTINTORE, IN QUANTOFACENTI PARTE DI APPRECCHI A PRESSIONE.

GLI ESTINTORI A CO2 E LE BOMBOLE DI GAS AUSILIARIODEVONO RISPETTARE LE SCADENZE INDICATE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI GAS COMPRESSI E LIQUEFATTI.

GLI ESTINTORI CHE NON SIANO GIA’ SOGGETTI A VERIFICHE PERIODICHE SECONDO LA LEGISLAZIONE VIGENTE E COSTRUITI IN CONFORMITA’ ALLA DIRETTIVA 97/23/CE ( DLgs 93/2000 ), DEVONO ESSERE COLLAUDATI OGNI 12 ANNI MEDIANTE UNA PROVA IDRAULICA DELLA DURATA DI 30 SECONDI ALLA PRESSIONE DI PROVA ( Pt ) INDICATA SUL SERBATOIO.

GLI ESTINTORI CHE NON SIANO GIA’ SOGGETTI A VERIFICHE PERIODICHE SECONDO LA LEGISLAZIONE VIGENTE E NON CONFORMI ALLA DIRETTIVA 97/23/CE, DEVONO ESSERE COLLAUDATI OGNI 6 ANNI, MEDIANTE UNA PROVA IDRAULICA DELLA DURATA DI 1 MINUTO A UNA PRESSIONE DI 3,5 MPa, O COME DA VALORE PUNZONATO SUL SERBATOIOSE MAGGIORE.



D. Lgs. 626 SETTEMBRE 1994 – SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI.

IL D. Lgs 626/94 RECEPISCE INIZIALMENTE OTTO DIRETTIVE CEE.

ART. 1, c.1 – IL DECRETO PRESCRIVE MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI… IN TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’ PRIVATI O PUBBLICI

CAPITOLO 3 – L’INFORMAZIONE E FORMAZIONE

CAPITOLO6 – TITOLO IV ( DIRETTIVA CEE 89/656 ) – USO DEI DIPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ( D.P.I. ).



D. Lgs N° 81 DEL 9 APRILE 2008 – ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N° 123, IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. ( TESTO UNICO )

ART. 304 – ABROGAZIONI –

FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 3, COMMA 3, E DELL’ARTICOLO 306, COMMA 2, DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO LEGISLATIVO SONO ABROGATI:

A)IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1955, N. 547, IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 GENNAIO 1956, N. 164, IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 MARZO 1956, N. 303, FATTA ECCEZIONE PER L’ARTICOLO 64, IL DECRETO LEGISLATIVO 15 AGOSTO 1991, N. 277, IL DECRETO LEGISLTIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, IL DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 1996, N. 493, IL DECRETO LEGISLATIVO 14 AGOSTO 1996, N. 494, IL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 187;

B) L’ARTICOLO 36-bis, COMMI 1 E 2 DEL DECRETO – LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248;

C) GLI ARTICOLI: 2,3,5,6 E 7 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123;

D) OGNI ALTRA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA E REGOLAMENTARE NELLA MATERIA DISCIPLINATA DAL DECRETO LEGISLATIVO MEDESIMO INCOMPATIBILI CON LO STESSO.



ART. 17 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI –

IL DATORE DI LAVORO NON PUO’ DELEGARE LE SEGUENTI ATTIVITA’:

A)LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI CON LA CONSEGUENTE ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 28;

B) LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI.



ART. 36 – INFORMAZIONI AI LAVORATORI -

IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE AFFINCHE’ CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA ADEGUATA INFORMAZIONE:

A)SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO CONNESSI ALLA ATTIVITA’ DELLA IMPRESA GENERALE;

B) SULLE PROCEDURE CHE RIGUARDANO IL PRIMO SOCCORSO, LA LOTTA ANTINCENDIO, L’EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO.



ART. 37 – FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI –

I LAVORATORI INCARICATI DELL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, ETC……… DEVONO RICEVERE UN’ADEGUATA E SPECIFICA FORMAZIONE E UN AGGIORNAMENTO PERIODICO…………………….



ART. 64 – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO –

IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE AFFINCHE’:

A)I LUOGHI DI LAVORO SIANO CONFORMI AI REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO 63, COMMI 1,2 E 3 ;

B) LE VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE O ALL’APERTO CHE CONDUCANO A USCITE O AD USCITE DI EMERGENZA E LE USCITE DI EMERGENZA SIANO SGOMBRE ALLO SCOPO DI CONSENTIRNE L’UTILIZZAZIONE DI OGNI EVENIENZA;

C) I LUOGHI DI LAVORO, GLI IMPIANTI E I DISPOSITIVI VENGANO SOTTOPOSTI A REGOLARE MANNUTENZIONE TECNICA E VENGANO ELIMINATI , QUANTO PIU’ RAPIDATAMENTE POSSIBILE, I DIFETTI RILEVATI CHE POSSANO PREGIUDICARE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI;

D) I LUOGHI DI LAVORO, GLI IMPIANTI E I DISPOSITIVI VENGANO SOTTOPOSTI A REGOLARE PULITURA, ONDE ASSICURARECONDIZIONI IGIENICHE ADEGUATE;

E) GLI IMPIANTI E I DISPOSITIVI DI SICUREZZA, DESTINATI ALLA PREVENZIONE O ALL’ELEMINAZIONE DEI PERICOLI, VENGANO SOTTOPOSTI A REGOLARE MANUTENZIONE E AL CONTROLLO DEL LORO FUNZIONAMENTO.



 
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PULMAN TURISTICI e gli SCUOLABUS
05/12/2017
Chiarimenti sulla scelta degli estintori che devono avere in dotazione i PULMAN TURISTICI e gli SCUOLABUS. »